Sez. 5, Sentenza n. 12192 del 14/01/2015 Ud. (dep. 23/03/2015) Rv. 263752 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - MONETE E CARTE DI PUBBLICO CREDITO | Falso nummario - Prova del concerto - Numero rilevante di banconote - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - MONETE E CARTE DI PUBBLICO CREDITO
In tema di falso nummario, il numero, ancorché rilevante, di banconote, non è sufficiente ad integrare da solo la prova del previo concerto, anche mediato, dell'agente con colui che ha eseguito la falsificazione, costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 453 cod. pen., ma è necessaria la presenza di più indizi sintomatici del concerto e, quindi, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture. (In motivazione la S.C. ha precisato che ai fini dell'integrazione dell'ipotesi più lieve di cui all'art. 455 cod. pen. - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - non si richiede, invece, l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 453, Cod. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)