Sez. L, Sentenza n. 1517 del 16/03/1981 (Rv. 412180 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO O DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PERCEPITE IN FUNZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI DETTE PRESTAZIONI - INAPPLICABILITA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CONNESSE ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO O DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PERCEPITE IN FUNZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI DETTE PRESTAZIONI - INAPPLICABILITA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CONNESSE ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA - ESTENSIONE.*
Il principio della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, di cui al terzo comma dell'art 429 cod proc civ, non si applica ai crediti per prestazioni previdenziali, neanche sotto Forma di rivalutazione delle retribuzioni percepite in funzione della Determinazione di dette prestazioni, poiche per queste il legislatore ha risolto in modo autonomo il problema dell'adeguamento al costo della vita, introducendo con apposite norme specifici meccanismi di perequazione. Cio vale tanto piu se trattasi di prestazioni previdenziali connesse alla contribuzione volontaria, in quanto la stessa ha la finalita di consentire agli assicurati la conservazione dei diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie ovvero il conseguimento dei requisiti per il diritto alla pensione, nonostante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, sicche l'applicazione in materia di un criterio di rivalutazione estraneo alle ricordate apposite norme si risolverebbe in un ingiustificato privilegio per i soggetti suindicati. (V 2731/80, mass n 406499; (V 1273/80, mass n 404772; (V 1025/80, mass n 404482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)