Sez. 2, Sentenza n. 3485 del 27/05/1981 (Rv. 414078 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - INOSSERVANZA DEL DIVIETO - EFFETTI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - INOSSERVANZA DEL DIVIETO - EFFETTI.*
Poiche il divieto di cui all'art 2722 cod civ, relativo alla inammissibilita della prova per testimoni avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, e derogabile dalle parti, non e censurabile in Sede di legittimita una prova testimoniale, anche se vietata dal citato art 2722, che sia stata disposta ed eseguita senza opposizione delle parti e la cui ammissione non sia stata oggetto di impugnazione in Sede di merito. (Conf 3765/75, mass n 377970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)