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Sez. 3, Sentenza n. 3765 del 07/11/1975 (Rv. 377970 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - DEROGABILITA DEL DIVIETO - CONDIZIONI - SPECIFICA RICHIESTA DI ENTRAMBE LE PARTI.*
Stato
decisa il 1975-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377970-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - DEROGABILITA DEL DIVIETO - CONDIZIONI - SPECIFICA RICHIESTA DI ENTRAMBE LE PARTI.*

Poiche il divieto della prova per testimoni su patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, di cui all'art 2722 cod civ, e dettato unicamente a tutela di interessi privatistici, ed e, quindi, derogabile per volonta dei contendenti, la prova medesima deve ritenersi legittimamente acquisita al processo, ove sia stata ammessa ed espletata su specifica richiesta di entrambe le parti in causa, a sostegno delle rispettive e contrastanti tesi sull'oggetto degli intercorsi rapporti. (V 1487/73, mass n 364239).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)