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Sez. L, Sentenza n. 4410 del 06/07/1981 (Rv. 415101 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - MOTIVO RIGUARDANTE UNA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON IMPUGNATA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415101-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - MOTIVO RIGUARDANTE UNA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON IMPUGNATA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

Non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita una statuizione del giudice di primo grado su un punto della controversia, quando non sia stato proposto gravame specifico dal soccombente e sia mancata, percio, una pronuncia del giudice d'appello. (Conf 1228/81, mass n 411804; (Conf 1167/79, mass n 397378).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)