Sez. 3, Sentenza n. 1228 del 03/03/1981 (Rv. 411804 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - QUESTIONI TRATTATE IN PRIMO GRADO E NON IMPUGNATE IN APPELLO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - QUESTIONI TRATTATE IN PRIMO GRADO E NON IMPUGNATE IN APPELLO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il controllo istituzionale della Corte di Cassazione non puo essere portato, salva l'ipotesi di questione rilevabile d'ufficio, che sulla sentenza d'appello e sulle questioni discusse nel relativo giudizio; di guisa che non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita la statuizione del giudice di primo grado su un punto della controversia al quale non sia stato posto il gravame specifico da parte del soccombente e sia percio mancata rispetto ad esso una pronuncia del giudice d'appello. (Conf 1167/79, mass n 397378; (Conf 4208/74, mass n 372880).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)