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Sez. L - , Ordinanza n. 35982 del 22/11/2021 (Rv. 662919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione di ramo d'azienda - Nullità della cessione - Vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario - Rilevanza sul rapporto con il cedente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In tema di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'inefficacia, il rapporto di lavoro con il cessionario deve intendersi instaurato in via di fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive ad esso attinenti non sono idonee ad incidere sul diritto del lavoratore illegittimamente ceduto a ricevere le retribuzioni a lui spettanti in forza del rapporto con il cedente, che deve considerarsi ancora in essere, sebbene quiescente fino alla dichiarazione di inefficacia della cessione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo ad incidere sul rapporto lavorativo con il cedente la transazione intervenuta con il cessionario, ritenuta "res inter alios acta").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)