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Sez. L - , Sentenza n. 21160 del 07/08/2019 (Rv. 654995 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione di ramo di azienda - Illegittimità - Comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo - Rifiuto da parte del datore cedente - “Aliunde perceptum” - Detraibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654995-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In tema di cessione di ramo di azienda, ove ne venga accertata l'illegittimità, permane in capo al datore cedente, che, nonostante l'offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni; sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte del cedente inadempiente, non trova applicazione il principio della "compensatio lucri cum damno" su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso la detraibilità dalle poste retributive dell'indennità di mobilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)