Sez. 2 - , Ordinanza n. 33435 del 17/12/2019 (Rv. 656320 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE | Giudizio di accertamento della nullità di un negozio in frode alla legge - Eccessiva durata - Pregiudizio per l’attore - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE
La durata ventennale di un giudizio per l'accertamento della nullità di un negozio in frode alla legge (nella specie contratto di vendita stipulato in violazione di un diritto di prelazione) non può andare a detrimento del promissario acquirente, non potendosi penalizzare chi agisce a tutela del diritto ex art. 2932 c.c. e deve aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento della proprietà; ne consegue che il titolare del bene, se soccombente, non può, giovandosi della lunghezza del giudizio, eccepire l'intervenuta usucapione del fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)