Sez. 3, Ordinanza n. 5186 del 07/03/2026 (Rv. 678160-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza o loro eredi a aventi causa - Titolare del rapporto sostanziale rimasto estraneo al processo - Rimedi - Intervento ex art. 344 c.p.c. o opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
La legittimazione all'impugnazione spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata o ai loro eredi o successori a titolo particolare, e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios, potendo far valere il proprio diritto con l'intervento in appello ex art. 344 c.p.c. o con l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c..(Nella specie la S.C., in un giudizio promosso da un soggetto nella qualità di erede dell'originario titolare del diritto controverso, ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da altro soggetto - pure qualificatosi erede del medesimo de cuius -, il quale non aveva partecipato al processo di primo grado).
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)