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Sez. 5, Sentenza n. 12834 del 26/05/2010 (Rv. 613285 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | Attività di consulenza prestate all'estero - Relative ad immobili italiani - Assoggettabilità ad imposta - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613285-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

In tema di IVA, le attività di consulenza effettuate all'estero e relative ad immobili situati nel territorio italiano devono ritenersi imponibili in Italia, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972 che, nel riferirsi alle prestazioni di servizio, ricomprende anche le consulenze. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto assoggettabile ad IVA, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. d), del d. P.R. n. 633 cit., una prestazione di consulenza resa da un cittadino americano per agevolare l'acquisizione di immobili siti in Italia di proprietà del contribuente medesimo da destinare in locazione alla U.S. Navy).

Riferimenti normativi: DPR 29/10/1972 num. 633 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)