Sez. 5, Sentenza n. 18072 del 02/07/2008 (Rv. 604001 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Prestazioni di mera consulenza nei confronti di soggetti non residenti nella Comunità europea - Esenzione assoluta ex art. 7, comma 4, lett. d) del d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Cessioni di beni immateriali nei confronti dei medesimi soggetti - Esenzione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In materia di IVA, le prestazioni di mera consulenza effettuate in favore di soggetti che hanno sede in territorio estraneo alla Comunità europea sono disciplinate dall'art. 7, comma 4, lett. d) del d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, a norma del quale l'esenzione dall'imposta è assoluta per difetto di territorialità, mentre per le prestazioni consistenti nella cessione di beni immateriali (anche non brevettabili, come il "know how" industriale), effettuate in favore dei medesimi soggetti, trova applicazione la lettera f) della citata norma, secondo cui l'esenzione dipende dalla circostanza che del bene ceduto non sia fatta utilizzazione in Italia o in altro stato membro della Comunità europea.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)