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Sez. 3, Sentenza n. 2122 del 23/06/1972 (Rv. 359367 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - INAPPLICABILITA - ESTENSIONE ANCHE AI TERMINI PER L'APPELLO CONTRO LA SENTENZA DECISORIA SULLE ECCEZIONI DELL'INTIMATO - OPPONENTE.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359367-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - INAPPLICABILITA - ESTENSIONE ANCHE AI TERMINI PER L'APPELLO CONTRO LA SENTENZA DECISORIA SULLE ECCEZIONI DELL'INTIMATO - OPPONENTE.*

Ai fini dell'applicabilita dell'art 3 della legge n 818 del 1965 il procedimento di convalida della intimazione di licenza o di sfratto va considerato urgente ratione materiae, sicche la sospensione dei termini processuali non trova applicazione ai termini per proporre appello neanche nel caso in cui, superata la prima fase con ordinanza di rilascio, il procedimento si sia concluso con sentenza con l'esame delle eccezioni dell'intimato. (V 325'68, mass n 331268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)