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Sez. 3, Sentenza n. 325 del 01/02/1968 (Rv. 331268 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CAUSE DI SFRATTO - NOZIONE - INAPPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE- CAUSE DI DECADENZA DELLA PROROGA LEGALE.*
Stato
decisa il 1968-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331268-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CAUSE DI SFRATTO - NOZIONE - INAPPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE- CAUSE DI DECADENZA DELLA PROROGA LEGALE.*

Le cause di sfratto aventi carattere di urgenza a norma dell'art.92 dell' ordinamento giudiziario - per le quali, percio, non si verifica la sospensione dei termini processuali per le ferie dei procuratori - sono soltanto quelle che vengono instaurate col rito di cui agli artt. 657 segg. cod.proc.civ., per finita locazione o per morosita, e non pure quelle ordinarie aventi per oggetto la decadenza dal diritto alla proroga legale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)