Sez. 3, Sentenza n. 325 del 01/02/1968 (Rv. 331268 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CAUSE DI SFRATTO - NOZIONE - INAPPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE- CAUSE DI DECADENZA DELLA PROROGA LEGALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CAUSE DI SFRATTO - NOZIONE - INAPPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE- CAUSE DI DECADENZA DELLA PROROGA LEGALE.*
Le cause di sfratto aventi carattere di urgenza a norma dell'art.92 dell' ordinamento giudiziario - per le quali, percio, non si verifica la sospensione dei termini processuali per le ferie dei procuratori - sono soltanto quelle che vengono instaurate col rito di cui agli artt. 657 segg. cod.proc.civ., per finita locazione o per morosita, e non pure quelle ordinarie aventi per oggetto la decadenza dal diritto alla proroga legale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)