Sez. 2, Sentenza n. 3456 del 25/11/1972 (Rv. 361341 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONTRASTO TRA CONSULENZA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - SPECIFICHE E CIRCOSTANZIATE CENSURE DI PARTE AD UNO DEI CONSULENTI - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DI DETTO CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONTRASTO TRA CONSULENZA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - SPECIFICHE E CIRCOSTANZIATE CENSURE DI PARTE AD UNO DEI CONSULENTI - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DI DETTO CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Nella particolare ipotesi in cui, in presenza di un accentuato contrasto fra le due consulenze tecniche disposte in primo grado e in grado di appello, la parte interessata abbia mosso rilievi precisi e circostanziati all'opera di uno dei due tecnici per dimostrare l'erroneita delle conclusioni cui costui sia pervenuto, deve subire una deroga il principio secondo il quale il giudice di merito, quando ritenga convincenti le conclusioni del proprio consulente d'ufficio, non e tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni di tale convincimento, costituendo, in questo caso, Obbligo del giudice quello di non limitarsi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente, bensi di compiere piu approfondita indagine al fine di stabilire se e in che misura le dedotte censure appaiono meritevoli di accoglimento. (Conf 172'71, mass n 349557).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)