diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 32110 del 24/06/2026 Ud. (dep. 27/08/2026) Rv. 290543-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Truffa in danno di ente pubblico acquirente - Venditore che ottiene la commessa e il corrispettivo - Consapevolezza da parte sua di non poter eseguire la prestazione - Dolo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290543-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di truffa, è ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo nella condotta di chi, in assenza di ogni ragionevole certezza circa la possibilità di adempiere l'obbligazione assunta, rimasta poi ineseguita, millanti all'ente pubblico acquirente la concreta possibilità di eseguire una prestazione promessa, conseguendo, in tal modo l'affidamento della commessa e l'anticipata corresponsione del corrispettivo. (Fattispecie relativa alla vendita di mascherine FFP2 durante l'emergenza pandemica).

Cod. Pen. art. 43 com. 1, Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)