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Sez. 1, Sentenza n. 11752 del 18/05/2006 (Rv. 589160 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Ufficio provinciale Industria, Commercio e Artigianato (UPICA) - Capacità e legittimazione processuale autonoma - Configurabilità - Conseguenza - Ricorso per cassazione avverso sentenza resa su opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa da uno di tali Uffici - Legittimazione processuale del Ministero delle attività produttive - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589160-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

Nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Ufficio provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (UPICA) assume e conserva la legittimazione processuale a contraddire non soltanto per il giudizio di primo grado, ma per l'intero arco del processo, e dunque anche per la fase d'impugnazione; ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Ministero delle attività produttive. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha peraltro riconosciuto l'ammissibilità del ricorso del quale era stata investita, giacché l'intestazione del medesimo al "Ministero delle attività produttive-Ufficio provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato" rendeva evidente che il detto ricorso era stato in realtà proposto dall'UPICA competente, pur sempre costituente, sul piano amministrativo, una articolazione del suddetto Ministero).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)