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Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 06/04/2001 (Rv. 545654 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Passiva - Autorità autrice del provvedimento, ancorché periferica - Sussistenza - Proiezione lungo tutto l'arco del processo - Anche in fase di impugnazione.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545654-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

L'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 conferisce all'autorità amministrativa, ancorché periferica, che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione la legittimazione processuale a contraddire nel giudizio di opposizione avverso il detto provvedimento, non soltanto per il giudizio di primo grado, ma per l'intero arco del processo, e dunque anche per la fase d'impugnazione; ne consegue che ritualmente il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il pretore ha provveduto sull'opposizione è notificato direttamente all'Ufficio periferico (nella specie trattavasi dell'UPICA).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)