Sez. 1, Sentenza n. 1337 del 05/03/1998 Cc. (dep. 19/03/1998) Rv. 210025 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà - Decisione del tribunale di sorveglianza circa la prosecuzione o la cessazione della misura - Criteri di valutazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà a carico di soggetto già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare o al regime di semilibertà, poiché l'art.51 bis dell'ordinamento penitenziario, nel disporre che il tribunale di sorveglianza decida, entro venti giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza, circa la prosecuzione o la cessazione della misura, non fa alcun riferimento a specifici elementi di valutazione, è da ritenere che tali elementi si comprendano, di regola, in quello stesso al quale, come previsto dal medesimo articolo, deve far riferimento il detto magistrato di sorveglianza nel decidere preliminarmente circa la prosecuzione provvisoria o la sospensione della misura, e cioè la permanenza o meno delle condizioni indicate dall'art.47, comma 1, dall'art.47 ter, comma 1, o dall'art.50, commi 1-3, dell'ordinamento penitenziario, i quali attengono essenzialmente ai limiti di pena compatibili con l'applicazione di ciascuna misura; ciò senza che sia, tuttavia, precluso al tribunale di sorveglianza di estendere il raggio della propria valutazione a profili di diversa natura, concernenti le altre condizioni di applicabilità delle misure, allorché i nuovi titoli di privazione della libertà, da soli o in collegamento con i preesistenti, appaiano connotati dalla presenza di specifici elementi ragionevolmente riguardabili come suscettibili di incidere anche, indipendentemente dai limiti di pena, sulle dette ultime condizioni.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)