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Sez. 1, Sentenza n. 24542 del 19/03/2026 Cc. (dep. 02/07/2026) Rv. 290406-02

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannato ammesso al regime della semilibertà - Sopravvenienza di condanna all’ergastolo con isolamento diurno - Cessazione della misura alternativa - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290406-02

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La sopravvenienza di una condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno comporta la cessazione della semilibertà concessa in relazione a precedenti condanne, poiché la necessità dell'effettiva esecuzione della sanzione penale temporanea aggiuntiva è oggettivamente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa. (In motivazione la Corte ha precisato che la cessazione della misura non determina una negazione del percorso trattamentale già svolto, né osta ad una successiva nuova concessione del beneficio).

Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 73, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)