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Sez. 3, Sentenza n. 1573 del 01/06/1974 (Rv. 369741 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - RINUNCIA - CAMPO DI APPLICABILITA - LIMITI - RINUNCIA AD UN DIRITTO FUTURO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369741-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - RINUNCIA - CAMPO DI APPLICABILITA - LIMITI - RINUNCIA AD UN DIRITTO FUTURO - VALIDITA - CONDIZIONI.*

La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, puo avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile. Per la validita della rinuncia ad un diritto futuro e necessario che il diritto oggetto di essa sia determinato o determinabile nel suo contenuto. (V 649'71, mass n 350370).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)