Sez. 3, Sentenza n. 745 del 18/02/1977 (Rv. 384347 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - OGGETTO - DIRITTI FUTURI ED EVENTUALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - VOLONTA DI RINUNZIA - REQUISITI DI VALIDITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - OGGETTO - DIRITTI FUTURI ED EVENTUALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - VOLONTA DI RINUNZIA - REQUISITI DI VALIDITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La rinunzia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, puo riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purche determinati o determinabili nel loro contenuto, con il limite che non esistano divieti di legge ovvero che non si tratti di diritti indisponibili. L'accertamento in ordine alla sussistenza della volonta abdicativa e dei requisiti di validita e demandato al giudice di merito e sottratto al Sindacato di legittimita, se congruamente e correttamente motivato. (Conf 1222/75, mass n 374671; (Conf 1573/74, mass n 369741; (Conf 1391/74, mass n 369474).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)