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Sez. 1, Ordinanza n. 18826 del 10/07/2024 (Rv. 671677-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Proposta concorrente ex art. 163, comma 4, l. fall. - Declaratoria di inammissibilità - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671677-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il provvedimento che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente presentata ai sensi dell'art. 161, comma 4, l.fall. non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non definitiva,

essendo revocabile e modificabile in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, ben potendo il proponente far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto mediante l'opposizione all'omologazione della proposta del debitore.

Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 163 com. 4, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)