Sez. 1 - , Ordinanza n. 33878 del 17/11/2022 (Rv. 666239 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Autorizzazione al curatore all'esercizio di azioni civili - Reclamo - Decreto ex art. 26 legge fall. - Natura ordinatoria - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il decreto del tribunale, emesso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. nei confronti del rigetto della richiesta di autorizzazione del curatore a promuovere un giudizio civile, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che ha natura ordinatoria ed esaurisce i suoi effetti all'interno della procedura fallimentare, in correlazione alla natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi di direzione, sorveglianza ed autorizzazione previsti dall'art. 25, comma 1, l.fall.
Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)