Sez. 2, Sentenza n. 2364 del 11/11/1970 (Rv. 348576 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - NULLITA DI UN CAPO DEL LODO - OBBLIGHI E POTERI DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - PRONUNCIA SULL'INTERA CONTROVERSIA - GIUDIZIO RESCINDENTE E RESCISSORIO - CONDIZIONI.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - NULLITA DI UN CAPO DEL LODO - OBBLIGHI E POTERI DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - PRONUNCIA SULL'INTERA CONTROVERSIA - GIUDIZIO RESCINDENTE E RESCISSORIO - CONDIZIONI.*
Nell'arbitrato rituale il principio della indivisibilita del lodo importa che la nullita di uno dei capi della sentenza arbitrale si estende a tutti gli altri capi, invalidando l'intera sentenza con la conseguenza che il giudice ordinario, adito con l'impugnazione per nullita, deve pronunziare sul merito dell'intera controversia gia devoluta al giudizio degli arbitri, e cioe sia sulle domande della parte che ha impugnato il lodo, sia su quelle della parte che resiste alla impugnazione, ancorche queste ultime siano proposte in via subordinata all'accoglimento della querela nullitatis. Se la causa e in condizione di essere decisa, il giudice pronunzia sul merito con la stessa sentenza che dichiara la nullita del giudizio arbitrale e del lodo (giudizio rescindente e rescissorio) se, invece, per la decisione del merito e necessaria una nuova istruzione, il collegio, dichiarata la nullita del giudizio e della sentenza arbitrale, rimette la causa all'istruttore (ai fini del giudizio rescissorio). (V 3070'68 mass 335946).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)