Sez. 1, Sentenza n. 3070 del 03/10/1968 (Rv. 335946 - 01)
ARBITRATO - LODO - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - POTERI DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - JUDICIUM RESCINDENS - JUDICIUM RESCISSORIUM - PRESUPPOSTO - LIMITI.*
ARBITRATO - LODO - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - POTERI DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - JUDICIUM RESCINDENS - JUDICIUM RESCISSORIUM - PRESUPPOSTO - LIMITI.*
L'impugnazione del lodo per nullita ai sensi dell'art. 829 cod.proc. civ. non da luogo ad un giudizio di appello che abiliti, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito, la decisione degli arbitri, ma al cosiddetto iudicium rescindens consistente nello accertare se sussista o meno taluna delle nullita previste dalla norma citata come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando. Soltanto se il giudizio rescindente si concluda con l'accertamento della nullita del lodo, e possibile, a norma dell'art. 830 cod.proc. civ., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che Forma oggetto dell'eventuale successivo judicium rescissorium. Tale riesame presuppone, peraltro, che gli arbitri siano stati ritualmente investiti con un valido compromesso, per cui, se la nullita del giudizio arbitrale venga dichiarata perche il compromesso ha devoluto alla Competenza degli arbitri controversie loro inderogabilmente sottratte dalla legge all'annullamento non puo conseguire il giudizio di merito da parte dell' autorita giudiziaria investita della decisione sull'impugnazione del lodo e la decisione della causa deve essere rimessa al giudice ordinario competente a conoscerne, ancorche le parti abbiano concordemente richiesta una pronuncia sul merito. (V. N. 458-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)