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Sez. 1, Sentenza n. 19082 del 25/09/2015 (Rv. 636678 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità provvisoria ex art. 23, comma 2, l. n. 1 del 1978 e riscossione dell'acconto - Mancato completamento della procedura ablativa - Azione risarcitoria per occupazione appropriativa - Esperimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636678-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

In caso di mancato tempestivo completamento della procedura espropriativa, tramite cessione volontaria o decreto ablativo, la riscossione dell'indennità provvisoria ex art. 23, comma 2, della l. n. 1 del 1978 (applicabile "ratione temporis") non osta all'esperimento, da parte del privato, della ordinaria azione risarcitoria derivante dalla illecita occupazione acquisitiva del fondo, connessa alla irreversibile trasformazione di esso.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)