Sez. 3, Sentenza n. 2728 del 14/07/1976 (Rv. 381518 - 01)
MANDATO - CON RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL MANDATARIO - INDICAZIONE DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA - CONOSCENZA ALIUNDE DEL MANDATO - IRRILEVANZA - MANCATA SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - CONSEGUENZE.*
MANDATO - CON RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL MANDATARIO - INDICAZIONE DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA - CONOSCENZA ALIUNDE DEL MANDATO - IRRILEVANZA - MANCATA SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - CONSEGUENZE.*
A norma dell'art 1704 cod civ, in relazione all'art 1388 cod civ, la spendita del nome del mandante deve essere espressa e non puo essere ricavata da elementi presuntivi. Chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza della controparte, in modo esplicito ed univoco che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome di un soggetto diverso, altrimenti il contratto non produce effetti nei confronti del mandante, ancorche l'altro contraente sia a conoscenza del mandato, ma si considera concluso dal mandatario in proprio, salvi gli effetti giuridici derivanti dal rapporto interno fra mandante e mandatario. (Conf 2900/69, mass n 342731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)