diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 58 del 17/01/1968 Cc. (dep. 19/02/1968) Rv. 106829 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - LATITANZA - NOZIONE - CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO -NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - FUGA ALL'ESTERO DOPO LA COMMISSIONE DEL REATO - SUCCESSIVA EMISSIONE DI ORDINE O MANDATO DI CATTURA - LATITANZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106829-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - LATITANZA - NOZIONE - CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO -NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - FUGA ALL'ESTERO DOPO LA COMMISSIONE DEL REATO - SUCCESSIVA EMISSIONE DI ORDINE O MANDATO DI CATTURA - LATITANZA - SUSSISTENZA.*

Per la sussistenza della latitanza ai sensi dell'art.268 cod.proc. pen. non e indispensabile che il soggetto sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di un provvedimento restrittivo della liberta personale, ma e sufficiente che l'interessato si metta in condizioni di irreperibilita pur sapendo che un tale provvedimento puo essere emesso nei suoi confronti. Pertanto, il fatto di riparare nel territorio di uno stato estero dopo la commissione del reato, ma prima dell'emissione del mandato o dell'ordine di cattura si risolve, dopo che il provvedimento sia emesso, in un volontario sottrarsi alla esecuzione del mandato o dell'ordine e determina la qualifica di latitante. (V.106251, anno 1967, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)