Sez. 1, Sentenza n. 403 del 20/02/1989 Cc. (dep. 30/03/1989) Rv. 180888 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - FUGA O PERMANENZA ALL'ESTERO DOPO LA COMMISSIONE DI REATO NEL TERRITORIO DELLO STATO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI LATITANTE - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - FUGA O PERMANENZA ALL'ESTERO DOPO LA COMMISSIONE DI REATO NEL TERRITORIO DELLO STATO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI LATITANTE - LEGITTIMITÀ.*
La fuga all'estero oppure - situazione equivalente - il rimanere nel proprio rifugio all'estero, dopo la consumazione di un reato in Italia ed in previsione dell'emissione di un provvedimento coercitivo, si risolvono, successivamente alla sua emissione effettiva, nella volontaria sottrazione ad esso ed attribuiscono all'imputato la qualifica di latitante, che non è soltanto formale, ma reale ed effettiva. Ne consegue che correttamente il giudice del merito, una volta esclusa la previsione dell'irrogazione di una pena non rientrante nei limiti della sospensione condizionale, desume, dalla persistente latitanza dell'imputato la di lui intenzione di sottrarsi sia al procedimento sia all'esecuzione dell'eventuale pena. (V mass n 106829; (Conf mass n 151848; (Conf mass n 146035).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)