Sez. 2, Sentenza n. 369 del 15/02/1971 (Rv. 349940 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - POSSIBILITA - IN GENERE - MERA DIFFICOLTA DELLA PRESTAZIONE - IMPOSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - POSSIBILITA - IN GENERE - MERA DIFFICOLTA DELLA PRESTAZIONE - IMPOSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
L'impossibilita dell'oggetto del contratto, che e prevista dagli artt 1316 e 1418 cod civ, come causa di nullita del negozio, non puo farsi discendere da una semplice difficolta della prestazione, ma deriva solo dalla sua impossibilita materiale e giuridica, di carattere obiettivo e non meramente soggettivo. (nella specie e stato escluso che potesse ritenersi impossibile l'oggetto del contratto col quale si era alienato ad un terzo il diritto di sopraelevazione di un edificio, per la sola opposizione degli altri condomini, superabile giuridicamente in base alle pattuizioni da questi accettate nei singoli Atti di acquisto, nei quali si erano obbligati a consentire a tutte le opere di rafforzamento per eventuali sopraelevazioni). (V 1712'68, mass n 333566).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)