Sez. 3 - , Sentenza n. 5912 del 11/12/2019 Ud. (dep. 14/02/2020) Rv. 278411 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Ricezione di rifiuti da trasportatore non iscritto all'Albo gestori ambientali - Reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione di rifiuti, commette il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, colui che riceve rifiuti, da avviare al recupero debitamente autorizzato, da parte di un trasportatore non iscritto all'Albo gestori ambientali, in quanto la sua posizione può ricondursi, sia alla figura del "detentore", sia a quella, più specifica, del "commerciante", rispettivamente previste dall'art. 183, lett. h) e i), del medesimo d.lgs. (In motivazione, la Corte ha precisato che in questa materia trova applicazione il cd. principio della responsabilità condivisa secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 178, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 188, Direttive del Consiglio CEE del 2008 num. 98 art. 15, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 lett. H CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 lett. I CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)