Sez. 3, Sentenza n. 41415 del 21/11/2025 Cc. (dep. 23/12/2025) Rv. 289031-01
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Attività di classificazione del rifiuto - Obblighi del gestore dell'impianto di destinazione - Contenuto - Ragioni.
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
In tema di illecita gestione dei rifiuti, il gestore dell'impianto di destinazione, nel caso in cui non sia immediatamente nota la composizione del rifiuto, è tenuto ad acquisire una conoscenza adeguata della sua natura, mediante la determinazione della composizione, la ricerca delle sostanze pericolose ragionevolmente presenti e l'effettuazione dei necessari campionamenti e analisi, posto che non sono ammesse scelte arbitrarie nella qualificazione, dovendo il predetto verificare la compatibilità tra il rifiuto conferito e l'autorizzazione dell'impianto, in conformità al principio della responsabilità condivisa per la corretta gestione lungo l'intera filiera.
Cod. Pen. art. 452 quaterdecies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 188, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, Decisione Consiglio CEE 19/11/2008 num. 98 all. 3, Decisione Commissione CEE 03/05/2000 num. 532, Regolam. Commissione CEE 30/05/2008 num. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)