Sez. U - , Ordinanza n. 14435 del 05/06/2018 (Rv. 648947 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Sentenza del TAR declinatoria della giurisdizione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Conversione in regolamento o in denuncia di conflitto di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del TAR declinatoria della giurisdizione, in quanto essa è impugnabile soltanto con l'appello dinanzi al Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 9, 100 e 105 d.lgs. n. 104 del 2010, non potendo essere convertito, il predetto ricorso, né in regolamento preventivo di giurisdizione né in denuncia di conflitto negativo reale di giurisdizione, in mancanza, per quest'ultima ipotesi, di una previa declinatoria di giurisdizione anche di un altro giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 100, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)