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Sez. U, Sentenza n. 16040 del 07/07/2010 (Rv. 613840 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione o su altra questione processuale - Effetto preclusivo - Conversione del regolamento preventivo in denuncia di conflitto di giurisdizione - Ammissibilità - Presupposti e requisiti formali.
Stato
decisa il 2010-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613840-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il ricorso per cassazione proposto nelle forme dell'impugnazione ordinaria avverso sentenza di primo grado, inammissibile quale ricorso ordinario (in relazione al tipo di sentenza) nonché quale istanza di regolamento preventivo (per essere intervenuta, anche solo relativamente alla giurisdizione, sentenza sottoposta al rimedio dell'appello), è suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione ove ne presenti i requisiti formali e sussistano i relativi presupposti, che ricorrono allorchè il ricorso risulti ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente, e non al suo procuratore, e sia riferibile a sentenze declinatorie della "potestas iudicandi" non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)