Sez. L, Sentenza n. 23174 del 08/11/2011 (Rv. 619881 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione da lavoro autonomo - Art. 59 legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Ambito di applicazione - Clausola di salvezza per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
In tema di cumulo tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro autonomo, la disciplina generale di cui all'art. 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale "le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi", resta applicabile esclusivamente ai trattamenti liquidati dal 1° gennaio 1998, in considerazione della prevalenza sul regime speciale previsto dall'art. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n: 537), in favore di coloro che avevano completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima ai fini della pensione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)