Sez. L, Sentenza n. 17360 del 23/07/2010 (Rv. 614984 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Disciplina ex art 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Applicabilità - Condizioni - Raggiungimento entro il 31 dicembre 1994 della contribuzione minima per la liquidazione della pensione - Necessità - Sufficienza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
In materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito da lavoro (dipendente o autonomo), la norma transitoria di cui all'art 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 (come modificato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993) - che consente anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina il mantenimento del precedente regime se più favorevole - è subordinata all'unica condizione di aver completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima della pensione, atteso che una diversa interpretazione condurrebbe da un lato a ritenere la norma dettata per la finalità ad essa estranea di incentivare l'esodo di coloro che, già in possesso alla data del 31 dicembre 1994 di tutti i requisiti per godere di un qualsiasi trattamento pensionistico (di anzianità o di vecchiaia) presso qualsiasi Istituto assicurativo, avrebbero un concreto vantaggio a collocarsi in quiescenza al fine di evitare il penalizzante sistema del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, mentre, dall'altro, consentirebbe, illogicamente, a chi abbia maturato il diritto a pensione al dicembre 1994 di non essere assoggettato al cumulo tra pensione e redditi da lavoro in caso di concreto esercizio di tale diritto e di non potere, di contro, più usufruire di tale vantaggio in caso di protrazione del lavoro e posticipazione del collocamento in pensione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)