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Sez. 5, Ordinanza n. 12545 del 08/05/2024 (Rv. 670927-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Spese processuali, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Compensazione - Norma sopravvenuta di interpretazione autentica - Gravi ed eccezionali ragioni - Ammissibilità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670927-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita in caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica relativa ad una questione dirimente, integrando le gravi ed eccezionali ragioni per il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che altera i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)