diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 33886 del 18/05/2001 Ud. (dep. 19/09/2001) Rv. 220098 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | In assenza di concessione - Reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Natura di reato formale e di pericolo presunto. Possibilità per il giudice di sindacare la pericolosità della condotta - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220098-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il reato di costruzione abusiva, punito dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ha natura di reato formale e di pericolo presunto, connesso con il suo inserimento in un sistema di tutela basato sulla pianificazione amministrativa dell'attività urbanistica del territorio, rispetto al quale ogni abuso edilizio costituisce comunque ed obiettivamente una lesione, con conseguente sottrazione al giudice di un qualsiasi sindacato in ordine alla concreta pericolosità della condotta.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)