Sez. 3, Sentenza n. 3107 del 22/12/1999 Ud. (dep. 14/03/2000) Rv. 216521 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Ambito di operatività - Estensione a tutti gli aspetti di salvaguardia e trasformazione del suolo e di protezione dell'ambiente - Alterazione del territorio in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti e livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli - Concessione urbanistica - Necessità - Fattispecie: campo da golf.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
L'urbanistica concerne la disciplina dell'uso del territorio (art. 80 DPR N.616 del 1977) e non solo quel particolare uso consistente nella edilizia: vi rientrano, pertanto, tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente. Ne consegue che mentre per le opere di trasformazione di tipo fondiario non è normalmente richiesta la concessione, l'atto concessorio di tipo urbanistico è, invece, necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto necessaria la concessione urbanistica per la realizzazione di un campo da golf).
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 80, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)