Sez. 5, Sentenza n. 12288 del 14/11/2016 Cc. (dep. 14/03/2017) Rv. 269391 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Concorso di pene detentive temporanee con quella dell'ergastolo - Interesse al riconoscimento dell'indulto - Configurabilità - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO
Il condannato alla pena dell'ergastolo, al quale sia stata applicata, ai sensi dell'art. 72, secondo comma, cod. pen. l'ulteriore sanzione dell'isolamento diurno per il concorso, con la pena perpetua, di pene detentive temporanee di durata complessiva superiore a cinque anni, ha interesse a richiedere l'applicazione del beneficio dell'indulto sulle pene predette (se applicate per reati non ostativi), anche se la sanzione irrogata per tali reati sia già stata eseguita, perchè, anche in tal caso, dall'accoglimento dell'istanza può discendere la conseguenza favorevole della inapplicabilità dell'isolamento diurno, qualora, a seguito della estinzione delle pene condonate, l'entità complessiva delle pene detentive temporanee concorrenti con l'ergastolo risulti inferiore al limite quinquennale di cui al citato art. 72.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 72 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)