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Sez. L, Sentenza n. 15083 del 17/07/2015 (Rv. 636235 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI | Art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993 - Sindacati di lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche del Trentino-Alto Adige - Estensione dei diritti e delle prerogative delle confederazioni maggiormente rappresentative - Ammissibilità -Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636235-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

In tema di rappresentanze sindacali, ai fini dell'operatività dell'art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993, secondo una interpretazione conforme all'art. 6 Cost., posto a tutela delle minoranze linguistiche, è sufficiente che sussistano diritti e prerogative riconosciute da una fonte collettiva nazionale alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale perché tali diritti e prerogative siano "ope legis" estesi alle associazioni sindacali appartenenti alle minoranze tedesche e ladine di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 58 del 1978, anche se non siano comprese tra i soggetti stipulanti, e ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali l'autonomia collettiva si sia così determinata, atteso che una diversa interpretazione della norma la svuoterebbe di reali contenuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 5 bis, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., DPR 06/01/1978 num. 58 art. 9, Costituzione art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)