Sez. L, Sentenza n. 10848 del 11/05/2006 (Rv. 589010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI | Criteri - Determinazione - Disciplina successiva al referendum abrogativo sull'art. 19 della legge n. 300 del 1970 - Incidenza sul mutamento dei presupposti di applicazione della legislazione di sostegno dei sindacati di lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche del Trentino - Alto Adige - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
Anche in seguito all'esito del referendum abrogativo relativo all'art. 19 della legge n. 300 del 1970, in virtù del quale le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva soltanto nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro - di qualsiasi tipo - applicati nell'unità produttiva di appartenenza, si deve escludere che il nuovo quadro normativo abbia inciso riduttivamente sulle norme di tutela delle minoranze linguistiche del Trentino - Alto Adige che hanno sancito - per effetto dell'art. 9 del d. P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 - l'equiparazione "ope legis" delle confederazioni maggiormente rappresentative tra i lavoratori appartenenti a dette minoranze alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e - con riferimento all'art.5 bis del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236 - l'estensione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle stesse confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Infatti, la modifica normativa conseguente al suddetto referendum, pur influendo sullo spettro dei menzionati diritti e prerogative, non ha, però, inciso sul precetto di estensione dei relativi strumenti, comportando - secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma di sostegno dei sindacati relative alle predette minoranze - l'estensione a questi ultimi degli stessi diritti e delle medesime prerogative che la legge collega alla nuova nozione di rappresentatività effettiva, non potendo attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che, in concreto, anche il sindacato minoritario sul piano nazionale potrebbe sottoscrivere il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, rendendo così inutile la garanzia di legge. Da ciò deriva che anche l'intento di parificazione e di sostegno perseguito dal richiamato art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993 (convertito nella legge n. 236 del 1993) permane inalterato, con la conseguenza che i diritti e le prerogative riconosciuti da un contratto collettivo nazionale di lavoro a determinati sindacati vanno estesi alle associazioni sindacali di cui al citato d.P.R. n. 58 del 1978, che non siano compresi tra i soggetti stipulanti, indipendentemente dalle ragioni per le quali l'autonomia collettiva si è così determinata. (Nella specie, sulla scorta dei richiamati principi, la S.C. ha rigettato il ricorso della s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta l'opposizione avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in favore di alcune associazioni sindacali appartenenti alle richiamate minoranze, con il quale era stato ordinato alla società ricorrente di riconoscere e rendere effettivi ed esercitabili a dette associazioni sindacali tutti i diritti riconosciuti dal c.c.n.l. 26 novembre 1994 alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., DPR 06/01/1978 num. 58 art. 9, DPR 28/07/1995 num. 312 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 5 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)