Sez. 3, Sentenza n. 5472 del 06/06/1994 (Rv. 486901 - 01)
Contratti agrari - Colonia - "Ad meliorandum" | Affrancazione ex legge n. 327 del 1963 - Condizioni - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Contratti agrari - Colonia - "Ad meliorandum"
I rapporti miglioratari, di cui agli artt. 1, 2 e 8 della legge n. 327 del 1963 e 13 della legge n. 607 del 1966, si caratterizzano, ai fini dell'affrancabilità secondo le disposizioni della prima di tali leggi - nonché della legge 25 febbraio 1963, n. 327, per i contratti a miglioria del Basso Lazio -, per il duplice requisito di un continuo possesso ultratrentennale - legittimamente esercitato in virtù di un rapporto agrario diretto col proprietario o, comunque, col titolare della prestazione e sintomatico del carattere di realità del diritto, parificato ad un utile dominio e distinto dai rapporti miglioratari di tipo associativo fondato sulla coimprenditorialità fra concedente e colono - e dell'obbligo di eseguire i miglioramenti sul fondo, a proprie spese, in conformità alla convenzione o all'uso locale. L'accertamento di tali condizioni costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)