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Sez. 3, Sentenza n. 3079 del 03/04/1996 (Rv. 496771 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" | Affrancazione "ex lege" n. 327 del 1963 - Condizioni - Forma scritta e carattere reale del rapporto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496771-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM"

L'art. 1 della legge 25 febbraio 1963 n. 327, come autenticamente interpretato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1980 n. 233, ha reso perpetui, così estendendo loro la possibilità di affrancazione, tutti i rapporti di miglioria in uso nelle provincie del Lazio comunque denominati e comunque costituiti, anche se privi del requisito della forma scritta richiesto dall'art 1350 n. 2 cod. civ. (per i contratti costitutivi o modificativi dell'usufrutto su beni immobili, della superficie, di concessione e dell'enfiteusi) ed indipendentemente dal loro carattere reale, non richiesto dalla norma, purché ricorrano le condizioni del possesso, anche solo materiale (detenzione), del fondo da parte del coltivatore per un periodo di almeno trent'anni, e dell'apporto di migliorie, con impianto, per tale periodo di tempo, di culture arboree o arbustive (con o senza fabbricati rurali) per iniziativa ed esclusiva spesa del coltivatore che vi abbia direttamente provveduto o che ne abbia pagato il valore al precedente coltivatore, al quale sia subentrato.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 22/05/1980 num. 233 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)