diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8409 del 18/08/1990 (Rv. 468916 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMANDANTE - MORTE DEL COMODATARIO - FACOLTÀ DI RECESSO DEL COMODANTE - SUSSISTENZA - STIPULAZIONE DI UN TERMINE - IRRILEVANZA - RESTITUZIONE DELLA COSA - OBBLIGO DEGLI EREDI - MANCATO ESERCIZIO DI DETTA FACOLTÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468916-01

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMANDANTE - MORTE DEL COMODATARIO - FACOLTÀ DI RECESSO DEL COMODANTE - SUSSISTENZA - STIPULAZIONE DI UN TERMINE - IRRILEVANZA - RESTITUZIONE DELLA COSA - OBBLIGO DEGLI EREDI - MANCATO ESERCIZIO DI DETTA FACOLTÀ - EFFETTI.*

In tema di comodato, in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell'art. 1811 cod. civ., determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente Obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa. Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1811

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)