diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10268 del 22/09/1999 (Rv. 530196 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - ALLUVIONI | Alluvione di Salerno del 1954 - Concessione in uso di alloggio a titolo di locazione - Da parte di un comune - Provvedimento di assegnazione - Mancata stipula del contratto locativo - Morte dell'assegnatario - Godimento dell'alloggio da parte di familiari (ed eredi) - Senza alcuna cessione in proprietà e subentro nell'assegnazione in base alla successiva legislazione - Qualificazione - Occupazione senza titolo - Sussistenza - Qualificazione a titolo di comodato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530196-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - ALLUVIONI

Con riguardo ad una situazione nella quale, l'assegnazione da parte di un comune di un alloggio, a seguito dell'alluvione di Salerno del 1950 ed ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1948 n. 1010, non sia stata seguita, in base alla disciplina allora vigente dell'art. 260 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, dalla prevista concessione in uso a titolo di locazione mediante la stipula del relativo contratto, e, successivamente, verificatasi la morte dell'assegnatario, il godimento dell'unità immobiliare sia stato proseguito da parte di alcuni familiari (ed eredi) del medesimo (tra cui la moglie), senza che abbia mai avuto luogo alcuna cessione in proprietà dell'alloggio stesso (ai sensi del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231 e poi della legge 8 agosto 1977 n. 513 e dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978 n. 457), in capo a quelli tra i detti familiari aventi titolo a subentrare all'assegnatario (coniuge, discendenti ed ascendenti conviventi), deve reputarsi che il godimento dell'immobile da parte di quei soggetti sia avvenuto senza titolo rispetto all'ente comunale, il quale, conseguentemente, ai sensi del secondo comma dell'art. 823 cod. civ., può ottenere il rilascio dell'alloggio o in via di autotutela, procedendo alla formale revoca dell'originaria assegnazione, o attraverso un'ordinaria azione di rilascio per occupazione senza titolo, che non deve essere preceduta da detta revoca (nella specie la Suprema Corte, in applicazione di tali principi, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva, viceversa, rigettato l'azione di rilascio per occupazione senza titolo esercitata dal comune, riconducendo l'originario godimento dell'assegnatario, per effetto della mancata stipula della locazione, alla figura del contratto di comodato e considerando che in detto contratto e nell'assegnazione erano subentrati gli eredi, che potevano essere richiesti del rilascio solo in presenza di una revoca dell'assegnazione stessa: la Suprema Corte ha osservato che la sopra citata legislazione non prevedeva un comodato dell'alloggio ed ha rimarcato che - pur ammessa la possibilità di quella figura contrattuale - all'assegnatario non si sarebbero potuti, in ogni caso, reputare subentrati gli eredi, giusta il disposto dell'art. 1811 cod. civ., che, a seguito del decesso del comodatario, dà titolo al comodante per esigere l'immediata restituzione del bene).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/1948 num. 1010 art. 1, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 260, DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 53, DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)