Sez. 3, Ordinanza n. 14504 del 30/06/2011 (Rv. 618275 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Provvedimento di liquidazione delle spese emesso dal giudice dell'esecuzione - Contenuto decisorio - Esclusione - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)
Nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione, per cui il relativo provvedimento di liquidazione, ancorché autonomamente emesso dal giudice dell'esecuzione, non ha contenuto decisorio, ma solo una funzione di verifica del relativo credito, del tutto analoga a quella che il giudice dell'esecuzione compie per il credito per cui si procede (ed i relativi interessi) ai fini del progetto di distribuzione e dell'assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati; ne consegue che esso può essere contestato nella forma dell'opposizione prevista dall'art. 512 cod. proc. civ. ma non può essere impugnato con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)