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Sez. 2, Sentenza n. 721 del 31/03/1967 (Rv. 326765 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CORPORATIVI - ULTRATTIVITA SINO ALLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO ANCHE POST CORPORATIVO - PERSONALE DELLE ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO 31 DICEMBRE 1939 CON CONTRATTO COLLETTIVO 28 MARZO 1946.*
Stato
decisa il 1967-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326765-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CORPORATIVI - ULTRATTIVITA SINO ALLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO ANCHE POST CORPORATIVO - PERSONALE DELLE ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO 31 DICEMBRE 1939 CON CONTRATTO COLLETTIVO 28 MARZO 1946.*

Abolito il sistema corporativo, l'ultrattivita dei contratti collettivi di quel sistema, riconosciuta dall'art. 43 d.l.lgt. 23 novembre 1944, n.369, in tanto continua ad esplicare i suo effetti, in quanto non sia intervenuta una nuova regolamentazione di carattere generale per gli appartenenti ad una determinata categoria di lavoratori, che li abbia sostituiti o modificati. (nella specie e stato ritenuto che il contratto collettivo corporativo del 31 dicembre 1939 per il personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette e stato sostituito dal contratto collettivo post-corporativo del 28 marzo 1946, che ha dato una disciplina unitaria a tutti i dipendenti da imprese esattoriali, determinando un nuovo inquadramento del personale in servizio, con la previsione della categoria di -funzionario- e del relativo trattamento economico). (Cfr. 1843-63).*

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)