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Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014 (Rv. 629226 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | INVIM straordinaria - Riscossione dell'imposta - A seguito di sentenza passata in giudicato - Termine per l'esercizio del diritto - Regime ordinario di prescrizione - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629226-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

Il diritto alla riscossione di un'imposta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato è assoggettato non al termine decadenziale di cui all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concernente la messa in esecuzione dell'atto emanato nell'esercizio del potere impositivo, bensì esclusivamente a quello generale di prescrizione atteso che il titolo in base al quale viene intrapresa l'esecuzione non è più l'atto originario, ma la sentenza che ne ha confermato la legittimità pronunciando sul rapporto. (Così statuendo, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che, con riferimento ad una cartella esattoriale notificata, per INVIM straordinaria, nel gennaio 2005, sul valore accertato di un immobile, compravenduto nel 1992, divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato nel 2002, ne aveva ritenuto l'illegittimità ritenendo applicabile il termine decadenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)